PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Contratto di convivenza).

      1. Il contratto di convivenza è un contratto concluso tra due persone maggiorenni per l'organizzazione della vita in comune, le cui modalità sono regolate dal contratto stesso.
      2. A pena di nullità, il contratto non può essere stipulato:

          a) tra minori di età;

          b) tra due persone di cui una sia interdetta per infermità di mente;

          c) tra due persone di cui una sia vincolata da precedente matrimonio;

          d) tra due persone di cui una sia già vincolata da precedente contratto di convivenza;

          e) tra due persone di cui una sia sottoposta a tutela.

      3. Il contratto è da considerare nullo qualora non vi sia l'effettiva e continuativa convivenza.
      4. Alle clausole del contratto si applicano le norme del codice civile e delle leggi speciali vigenti in materia di contratti, comprese le cause di nullità del contratto previste agli articoli 1418 e seguenti del codice civile.

Art. 2.
(Pubblicazione).

      1. Due persone che concludono un contratto di convivenza ne fanno dichiarazione congiunta all'ufficio dello stato civile nel comune dove uno dei due ha la residenza o nel comune dove intendono stabilire la loro residenza comune.

 

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      2. Qualora in un tempo successivo vi sia la volontà di modificare il contratto già registrato presso l'ufficio dello stato civile, occorre che ciò sia espressamente dichiarato in modo congiunto da entrambi i contraenti. L'atto che apporta le modifiche deve essere unito al contratto originario.

Art. 3.
(Registro dei contratti di convivenza).

      1. Presso l'ufficio dello stato civile di ogni comune è istituito il Registro dei contratti di convivenza.
      2. Il sindaco o un suo delegato provvede alle registrazioni, alle annotazioni e alle variazioni dei contratti di convivenza inseriti nel Registro di cui al comma 1.

Art. 4.
(Contratto di convivenza del cittadino all'estero).

      1. Il cittadino è soggetto alle disposizioni della presente legge anche qualora sottoscriva un contratto di convivenza in un Paese straniero secondo le forme ivi stabilite.

Art. 5.
(Contratto di convivenza dello straniero nello Stato).

      1. Lo straniero titolare di un regolare permesso di soggiorno in Italia che intende sottoscrivere un contratto di convivenza deve attenersi a quanto stabilito dall'articolo 116, commi primo e terzo, del codice civile. La sottoscrizione del contratto di convivenza non è titolo sufficiente per il cittadino extracomunitario al fine di ottenere il permesso di soggiorno in Italia.
      2. Le parti contraenti, congiuntamente, presentano istanza in carta libera all'ufficiale dello stato civile presso il comune di residenza di uno dei contraenti chiedendo di essere convocate per la sottoscrizione del contratto di convivenza.

 

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      3. Verificata in via anagrafica la sottoscrivibilità del contratto è fatto obbligo all'ufficiale dello stato civile di convocare le parti per la sottoscrizione del contratto di convivenza entro e non oltre un mese dalla data di presentazione dell'istanza.
      4. Tutti gli atti necessari alla costituzione, alla modificazione e alla cancellazione del contratto di convivenza sono esenti da tributo.

Art. 6.
(Diritti e doveri dei contraenti).

      1. I contraenti del contratto di convivenza si portano aiuto reciproco secondo le modalità stabilite nel contratto stesso e in proporzione ai propri redditi, al proprio patrimonio e alle proprie capacità di lavoro professionale o casalingo.
      2. Essi sono solidalmente responsabili verso i terzi per i debiti contratti da uno solo in ragione dei bisogni della vita in comune e delle spese relative all'alloggio.
      3. I contraenti possono prevedere nel contratto di convivenza entità, tempi e modi della contribuzione di ciascuno.

Art. 7.
(Regime patrimoniale).

      1. Nel contratto di convivenza i contraenti devono indicare se intendono scegliere il regime di comunione dei beni per quelli acquistati a titolo oneroso successivamente alla conclusione del contratto stesso. In mancanza di tale scelta, si presume il regime di separazione dei beni.

Art. 8.
(Cessazione degli effetti del contratto di convivenza).

      1. Si ha cessazione degli effetti del contratto di convivenza nei seguenti casi:

          a) per comune accordo;

          b) per decisione unilaterale di uno dei due contraenti;

 

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          c) per matrimonio di uno dei due contraenti;

          d) per morte di uno dei due contraenti.

      2. Ai fini di cui alla lettera a) del comma 1, i firmatari del contratto rendono dichiarazione congiunta all'ufficio dello stato civile che ha ricevuto l'atto iniziale. Ai fini di cui alla lettera b) del comma 1, colui il quale ha deciso unilateralmente di porre fine al contratto di convivenza manifesta la propria volontà all'altro contraente per mezzo di una dichiarazione scritta da inviare in copia all'ufficio dello stato civile ha ricevuto l'atto iniziale. Ai fini di cui alla lettera c) del comma 1, deve essere inviato all'ufficio dello stato civile che ha ricevuto l'atto iniziale il certificato di nascita sul quale è riportata menzione del matrimonio. Ai fini di cui alla lettera d) del comma 1, il contraente superstite invia all'ufficio dello stato civile che ha ricevuto l'atto iniziale copia dell'atto di decesso.
      3. L'ufficiale dello stato civile che riceve i documenti di cui al comma 2 fa menzione della cessazione degli effetti del contratto a margine dell'atto iniziale.
      4. All'estero, la ricezione, l'iscrizione e la conservazione delle dichiarazioni e degli atti previsti al comma 2 sono assicurati dagli agenti diplomatici e consolari italiani.

Art. 9.
(Malattia e decisioni successive alla morte).

      1. In mancanza di una diversa volontà manifestata per iscritto ovvero di una procura sanitaria e in presenza di uno stato di incapacità di intendere e di volere, anche temporaneo, fatte salve le norme in materia di misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia di cui al libro primo, titolo XII, capo I, del codice civile, tutte le decisioni relative allo stato di salute e in genere di carattere sanitario, comprese quelle concernenti la donazione degli organi, sono adottate dall'altro contraente di un contratto di convivenza

 

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in assenza di ascendenti o discendenti diretti del soggetto interessato.
      2. In mancanza di una diversa volontà manifestata per iscritto, tutte le scelte di natura religiosa o morale sono adottate dall'altro contraente di un contratto di convivenza in assenza di ascendenti o discendenti diretti del soggetto interessato.

Art. 10.
(Effetti della cessazione del contratto di convivenza).

      1. La cessazione degli effetti del contratto di convivenza si produce, a seconda dei casi:

          a) dal momento della menzione, a margine del contratto, della dichiarazione congiunta;

          b) decorsi tre mesi dalla dichiarazione unilaterale, a condizione che copia della dichiarazione sia stata portata a conoscenza dell'ufficio dello stato civile che ha ricevuto l'atto iniziale;

          c) dalla data del matrimonio o del decesso di uno dei contraenti.

      2. I contraenti possono stabilire contrattualmente le conseguenze patrimoniali della cessazione del contratto di convivenza per cause diverse dalla morte.
      3. I contraenti procedono autonomamente alla liquidazione dei diritti e delle obbligazioni risultanti dal contratto. In mancanza di accordo, il giudice decide sulle conseguenze patrimoniali della cessazione del contratto, senza pregiudizio alcuno per l'azione di risarcimento dei danni eventualmente subiti.

Art. 11.
(Diritto di successione nel contratto di locazione).

      1. Qualora uno dei due contraenti del contratto di convivenza sia titolare del contratto di locazione per l'alloggio comune,

 

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in caso di morte di quest'ultimo, il contraente superstite ha diritto a succedere nel contratto di locazione, purché il contratto di convivenza sussista da un tempo non inferiore a cinque anni.

Art. 12.
(Assistenza).

      1. Le parti contraenti hanno reciprocamente gli stessi diritti e doveri spettanti ai parenti di primo grado in relazione all'assistenza e alle informazioni di carattere sanitario e penitenziario.

Art. 13.
(Diritto alla reversibilità).

      1. In caso di morte di uno dei due contraenti, pensionato o assicurato, sempreché per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di contribuzione e assicurazione di cui all'articolo 9, numero 2), lettere a) e b), del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, e qualora manchino l'ex coniuge, i figli superstiti minori o di qualunque età se riconosciuti inabili al lavoro e i genitori superstiti di età superiore a 65 anni che non siano già titolari di una pensione, il diritto alla reversibilità è da attribuire all'altro contraente, purché il contratto di convivenza sussista da un tempo non inferiore a otto anni.